Con sentenza n. 17274 del 5 giugno 2020, le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di applicazione di una misura cautelare personale da parte del tribunale del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta, atteso che il diritto di difesa è già assicurato dall’instaurazione del contraddittorio in sede di impugnazione cautelare.

Sostiene, la Suprema Corte, che “il meccanismo dell’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen., che pure è momento fondamentale di esercizio del diritto di difesa, non può essere sempre semplicemente esportato al di fuori delle ipotesi per cui esso è espressamente previsto, essendo i principi costituzionali – artt. 13 e 24 della Cost. – egualmente soddisfatti, in situazioni diverse e non assimilabili, da altre legittime modalità di espressione del contraddittorio defensionale, dove il legislatore non ha espressamente previsto l’interrogatorio dopo l’esecuzione della misura o lo ha previsto prima dell’esecuzione della misura, ovvero, per quanto interessa, ha previsto altre e diverse modalità di interlocuzione difensiva. Tanto che una semplicistica estensione dell’obbligo di interrogatorio risulterebbe espressione di un vuoto di formalismo.”

Pertanto, concludono i Giudici di legittimità, “in caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice per le indagini preliminari, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta”

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Diritto penale

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