La Suprema Corte, con ordinanza n. 6651 del 9 marzo 2020, in tema di responsabilità di enti proprietari delle strade, condivide l’orientamento secondo cui “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, benchè non abbia la custodia dei fondi privati che la fiancheggiano e, quindi, non sia tenuto alla loro manutenzione, ha l’obbligo di vigilare affinchè dagli stessi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada, nonchè – ove, invece, esse si verifichino – quello di attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere, sicchè è in colpa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1176 c.c., comma 2 e art. 2043 c.c., qualora, pur potendosi avvedere con l’ordinaria diligenza della situazione di pericolo, non l’abbia innanzitutto segnalata ai proprietari del fondo, né abbia adottato altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione”cfr. Cass. 22330/2014; Cass. 6141/2018).
È la vicenda riguardante la collisione di un’autovettura condotta dall’attore con un albero di grandi dimensioni che, caduto a causa di una tempesta di vento, aveva del tutto intercluso la carreggiata di transito, rendendo inevitabile lo scontro dal quale erano derivate lesioni personali ai ricorrenti e la distruzione del veicolo; l’ente convenuto aveva chiamato in causa la proprietaria del fondo limitrofo sul quale era radicato l’albero che si era abbattuto sulla strada.
Continua, la Suprema Corte, confermando il principio secondo cui “in tema di circolazione stradale è dovere primario dell’ente proprietario della strada (e dell’Anas, in relazione alle strade e autostrade che le sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all’ente proprietario) garantirne la sicurezza mediante l’adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l’evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada, ancorchè appartenenti a privati, atteso che è comunque obbligo dell’ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza.” cfr. Cass. 23562/2011; Cass. 15302/2013
Pertanto, in questo caso, l’Anas è responsabile anche se le radici dell’albero caduto erano poste su di un fondo confinante di proprietà di un privato.