la Suprema Corte, Prima sezione civile, con sentenza n. 8432 del 30 aprile 2020, in tema di separazione dei coniugi, la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso l’ordinanza del presidente del tribunale, ai sensi dell’art. 708 c.p.c., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento adottato in pendenza della lite, resta riservato al tribunale provvedere sulle spese nella sentenza emessa a conclusione del giudizio anche per la fase di reclamo.

La Corte, preliminarmente, osserva che  “nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi il decreto con cui la Corte d’appello abbia deciso sul reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale  ai sensi dell’art. 708, terzo comma cod. proc. civ. non è impugnabile con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’ art. 111 Cost., nella parte riguardante i provvedimenti temporanei e urgenti adottati nell’ interesse dei coniugi e della prole.”

Gli Ermellini sostengono, sul punto, che “tali provvedimenti, pur incidendo su posizioni di diritto soggettivo, non statuiscono sulle stesse in modo definitivo, ma hanno carattere meramente interinale, provvisorio e strumentale al giudizio di merito, potendo sempre essere revocati o modificati dal giudice istruttore ed essendo destinati ad essere assorbiti dalla decisione finale”

Pertanto, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello emesso all’esito del reclamo promosso contro l’ordinanza del Presidente del Tribunale ex art. 708 c.p.c., terzo comma, “deve considerarsi ammissibile, avendo ad oggetto il capo del medesimo decreto recante il regolamento delle spese processuali, il quale si configura con una statuizione riguardanti posizioni giuridiche soggettive  di debito e credito che discendono da rapporto obbligatorio autonomo, ed idoneo ad acquisire idoneità di giudicato.”

 

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Diritto di famiglia

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