La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con ordinanza n. 4899 del 20 febbraio 2020, stabilisce che per la pronuncia della separazione con addebito per infedeltà a carico del coniuge, sono sufficienti le foto che ritraggono quest’ultimo in atteggiamenti intimi con un’altra donna e che dimostrano l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale.

La Suprema Corte, condividendo quanto stabilito dalla Corte d’appello, conferma, in relazione all’addebito della separazione, “che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche «sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado come dimostrative della violazione del dovere di Corte di Cassazione – copia non ufficiale fedeltà coniugale da parte del marito», mostrando infatti il coniuge «in un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale»; e, quanto all’assegno di mantenimento, peraltro già ridotto dal primo giudice rispetto alla determinazione adottata in sede di pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 708 cod. proc. civ., che <da modesta entità del reddito percepito induce a ritenere la sua inadeguatezza al fine di escludere la cessazione dell’obbligo del contributo posto a carico dell’appellante, dovendosi osservare che la retribuzione percepita dalla figlia maggiorenne non consente il conseguimento della piena autosufficienza economica tale da determinare la cessazione dell’obbligo».

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Diritto di famiglia

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