Le Sezioni unite civili, con sentenza n. 8631 del 07 maggio 2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: “La tariffa di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972”.

Secondo gli Ermellini, riveste centralità il dato del formante legislativo costituito dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 30 maggio 2010, n. 78, art. 14, comma 33, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che, testualmente, recita: “Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”. E’ opportuno, pertanto, continuano, dare “conto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, su cui è venuta ad incidere l’anzidetta norma interpretativa, le quali disciplinano la tariffa che il D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2009, ha denominato “Tariffa Integrata Ambientale” (c.d. T.I.A. 2)”

In particolare, secondo le Sezioni Unite  “la qualificazione della T.I.A. 2 recata dal D.L. n. 78, art. 14, comma 3, non si esaurisca in una “operazione meramente nominalistica”, saldandosi, invece, con la disciplina originaria della medesima tariffa (D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238) – diversa da quella dettata dal legislatore per la T.I.A. 1 -, nella quale trova rispondenza in base agli evidenziati indici di riconoscimento, in coerenza con il principio, di matrice Europea, del “chi inquina paga” e con la definizione in termini di corrispettivo del prelievo stesso.”

Quindi, concludono, “La natura privatistica della T.I.A. 2, quale corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel contesto di un rapporto sinallagmatico, consente, pertanto, l’assoggettabilità ad i.v.a. della relativa prestazione patrimoniale.”

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