La Suprema Corte, Terza sezione penale, con sentenza n. 9353 del 09 marzo 2020 stabilisce che in tema di inquinamento luminoso, anche la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, in quanto idonea ad arrecare disturbo agli equilibri dell’ecosistema, integra il reato di cui agli artt. 6 e 30 legge n. 394 del 1991, per la violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali.
Secondo i Giudici di legittimità, l’inquinamento luminoso tecnicamente “consiste in un’alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente notturno provocata dall’immissione di luce artificiale. L’inquinamento luminoso, come è noto, ha molteplici effetti negativi. Molteplici sono gli studi ed i rapporti che documentano gli effetti della luce artificiale sull’ambiente e comprendono l’alterazione delle abitudini di vita e di caccia degli animali, disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni, alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai processi fotosintetici delle piante e al fotoperiodismo, e per l’uomo, abbagliamento, miopia e alterazioni ormonali in grado di diminuire le di fese contro i tumori.” e questo spiega “…la ragione per la quale il tema dell’inquinamento luminoso stia iniziando ad interessare anche le autorità di regolazione. Sebbene, si noti, non esista attualmente una normativa nazionale che disciplini tale fenomeno, la pressoché totalità delle Regioni italiane si sono date una legislazione tendente a regolamentare l’inquinamento luminoso.”
Pertanto, conclude la Corte, “È, quindi, evidente l’attenzione specifica che la stessa normativa regionale ha in teso dedicare al tema dell’inquinamento luminoso, proprio perché potenzialmente idoneo ad arrecare disturbo agli equilibri dell’ecosistema, ciò in particolar modo, ove ciò si verifichi, come nel caso di specie, in un’area protetta quale quella su cui insiste l’esercizio pubblico di cui è gestore il ricorrente. Non può, pertanto, esservi dubbio che, non soltanto attraverso l’emissione di suoni di fortissima intensità, per come accertato dagli agenti operanti, ma anche attraverso la proiezione verso l’alto, in plurime direzioni, di fasci di luci bianche e colorate, di pari intensità, sia stata posta in essere una condotta rientrante nella locuzione normativa di cui all’art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991 (‘quant’altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta’), integrante una violazione delle misure di salvaguardia previste per le aree protette regionali, con compiuta integrazione del reato di cui agli artt. 6 e 30 della citata legge. 12.”