Con sentenza n. 23948 del 17 agosto 2020, le Sezioni Unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all’introduzione dell’art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, da parte dell’indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest’ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso.
In particolare, gli Ermellini ritengono che “in base alle espresse disposizioni di legge ed alla interpretazione delle Sezioni Unite, nel sistema delle notifiche si distingue chiaramente tra una notifica “possibile”, ovvero quella effettuata in modo da rendere effettivamente conoscibile l’atto alla parte (quale la notifica a mezzo di persona convivente) e la notifica che tale caratteristica non ha perché, anche se formalmente corretta, non porta l’atto ad effettiva conoscenza limitandosi ad una fictio.”
Si consideri la previsione dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. secondo cui «se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna difensore».
Continuano i Giudici di legittimità , “se si considera l’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. una rituale notifica con valore “legale” sarebbe sempre possibile, in quanto, in caso di impossibilità, per le varie possibili ragioni, della notifica presso il domicilio, è sempre ammessa la notifica mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale con un successivo avviso a mezzo raccomandata che sarà valido anche se il plico resti giacente e non ritirato presso l’ufficio postale.”
e ancora “queste Sezioni Unite, con due decisioni hanno già chiarito che la “impossibilità” della notifica dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sussiste quando non sia possibile una notifica effettiva presso il domicilio, anche se solo per la precaria assenza dell’interessato: Sez. U, Sentenza n. 58120 del 2017, «Occorre però meglio definire il presupposto che integra una “impossibilità” della notifica, a norma dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. In linea con quanto precisato da Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121, deve ritenersi al riguardo che sia sufficiente l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato – o il domiciliatario nel domicilio eletto – non occorrendo alcuna indagine che attesti la irreperibilità dell’imputato, doverosa solo qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157, come si desume dall’incipit dell’art. 159 cod. proc. pen.; sicché anche la temporanea assenza dell’imputato o la non agevole individuazione dello specifico luogo indicato come domicilio abilita l’ufficio preposto alla spedizione dell’atto da notificare a ricorrere alle forme alternative previste dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.».
Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv.250121: «… opportuno precisare sul punto che l’art. 163 cod. proc. pen., secondo il quale “Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli artt. 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’art. 157”, per la clausola di salvaguardia in esso contenuta, attiene alla individuazione dei soggetti potenziali consegnatari dell’atto e non al luogo o alle modalità della notificazione. Infatti, le modalità di esecuzione della notifica stabilite dall’art.157, comma 8, cod. proc. pen., per il testuale riferimento della norma, sono consequenziali al verificarsi delle situazioni ipotizzate dal comma 7 del medesimo articolo (mancanza, inidoneità, rifiuto di ricevere l’atto con conseguente obbligo di effettuare nuove ricerche dell’imputato); situazioni di per sé preclusive della possibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto ovvero presso il domiciliatario e idonee ad individuare l’ipotesi prevista dall’art.161, comma 4, cod. proc. pen.
La impossibilità di procedere alla notifica nelle mani della persona designata quale domiciliatario, per il rifiuto di ricevere l’atto ovvero per il mancato reperimento del domiciliatario o dell’imputato stesso nel luogo di dichiarazione o elezione di domicilio o di altre persone idonee, integra l’ipotesi della impossibilità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sicché non è consentito, in tali casi, procedere con le forme previste dall’art. 157, comma 8, cod. proc. pen. Pertanto, nell’ipotesi in cui la notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto risulti impossibile per una delle cause previste dall’art. 157, comma 7, cod. proc. pen., la notificazione deve essere eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, stesso codice, mentre è preclusa la possibilità di procedere con le forme previste dall’art.157, comma 8, cod. proc. pen.».
Concludono, infine, “Questo conferma che l’art. 420-bis cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell’interessato, la notifica sia stata “possibile” a mani di soggetti diversi dall’interessato. In questi soli casi, si “tipizza” la certezza di conoscenza della chiamata in giudizio per il dato giorno.”