La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4103 del 30 gennaio 2020, ha affermato che in tema di reati di competenza del giudice di pace, il cd. pre-sofferto di tipo detentivo può essere detratto dalla pena dell’obbligo di permanenza domiciliare da espiare, in quanto l’art. 58 del d. lgs. 28 aprile 2000, n. 274, equipara, ad ogni effetto giuridico, l’obbligo di permanenza domiciliare alla pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
I Giudici di legittimità chiariscono che l’art. 657 c.p.p. “delimita l’ambito applicativo dell’istituto della fungibilità alla determinazione della pena detentiva da eseguire. Ciò non significa che detrazione del c.d. pre-sofferto di tipo detentivo sia incompatibile con l’esecuzione di una misura sanzionatoria c.d. paradetentiva, quale la permanenza domiciliare.”
L’art. 58 el d. lgs n. 274 del 2000 stabilisce che “per ogni effetto giuridico la pena dell’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria”, quindi, continuano gli Ermellini, “l’assimilazione a ogni effetto giuridico di ravvisare nell’indicazione fatta dall’art. 657 cod. proc. pen. alla esecuzione della pena detentiva un ostacolo alla detrazione anche dal periodo di permanenza domiciliare del pre-sofferto di custodia cautelare.”
La Suprema Corte, precisa poi, che l’art. 657 cod. proc .pen. al comme 3 “opera l’assimilazione attraverso l’opera del ragguaglio” concludendo, infine, che “lo stesso meccanismo deve pertanto servire al computo del c.d. pre-sofferto per la determinazione del periodo di permanenza domiciliare da espiare, dovendosi quindi tener conto del criterio posto dall’art. 58 comma 2 d. lgs n. 274 del 2000 secondo cui, ” un giorno di pena detentiva equivale a due giorno di permanenza domiciliare.””