Corte di Cassazione, III Sezione Penale n. sentenza 12640 del 22 aprile 2020.
In tema di lottizzazione abusiva, la Terza sezione ha affermato che la effettiva ed integrale eliminazione di tutte le opere eseguite, nonché dei pregressi frazionamenti, cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni, la ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente, se dimostrata in giudizio ed accertata in fatto dal giudice del merito, rende superflua la confisca perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia.
Per la soluzione della questione oggetto di giudizio, i Giudici di legittimità, richiamano i principi della nota sentenza 28 giugno 2018 della Corte EDU – Grande Camera nella causa G.I.E.M. s.r.l. ed altri c/ Italia che ha affermato che per valutare la proporzionalità della confisca occorra considerare alcuni elementi tra i quali “la possibilità di adottare misure meno restrittive, quali la demolizione di opere non conformi alle disposizioni pertinenti o l’annullamento del progetto di lottizzazione; la natura illimitata della sanzione derivante dal fatto che può comprendere indifferentemente aree edificate e non edificate e anche aree appartenenti a terzi; il grado di colpa o di imprudenza dei ricorrenti o, quanto meno, il rapporto tra la loro condotta e il reato in questione”.
Per la Suprema Corte, quindi, la chiave di lettura della decisione della Corte di Strasburgo è quella di “privilegiare l’adozione di misure alternative alla confisca – laddove idonee e sufficienti ad ottenere il fine prefissato – che incidono in maniera meno afflittiva sul diritto di proprietà”.