La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 10473 del 23 marzo 2020, ha affermato che il giudice adito per l’emissione del mandato di arresto europeo non ha il potere di procedere d’ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica, posto che tale potere non è previsto dagli artt. 28 e ss. della legge 22 aprile 2005 n. 69 e non rientra in alcuna delle previsioni di cui all’art. 299, comma 3, cod. proc. pen.
Secondo la Corte, “all’atto della richiesta di emissione del mandato d’arresto Europeo il giudice per le indagini preliminari e’ tenuto solo a verificare l’esistenza di tale presupposto. La L. n. 69 del 2005, articolo 28 e ss. non prevedono il potere del giudice adito per l’emissione del mandato di arresto Europeo di procedere di ufficio alla revoca o alla sostituzione della misura cautelare genetica. L’articolo 299 c.p.p., comma 3, nel prevedere, nel primo periodo, che il giudice provvede con ordinanza sulla richiesta di revoca o di sostituzione delle misure formulata dal pubblico ministero o dall’indagato, subordina l’investitura del giudice per le indagini preliminari alla proposizione della domanda; cio’ si inscrive nel principio generale per il quale il giudice per le indagini preliminari esercita le sue funzioni su impulso di parte (articolo 328 c.p.p., comma 1), data la sua natura di giudice “senza processo”, il quale nella fase precedente l’esercizio dell’azione penale, non dispone degli atti di indagine e non e’ a conoscenza dello sviluppo del procedimento.”
Continua “Le uniche eccezioni sono quelle previste nell’articolo 299 c.p.p., comma 3: il giudice per le indagini preliminari puo’ procedere di ufficio solo quando assume l’interrogatorio della in
stato di custodia cautelare, o quando e’ richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari o dell’assunzione dell’incidente probatorio. Diversamente accade per la fase successiva all’esercizio dell’azione penale: investito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari dispone del processo, e nell’ambito di questa sua cognizione, in sede di udienza preliminare puo’ provvedere d’ufficio alla revoca o sostituzione delle misure cautelari (articolo 299 c.p.p., comma 3, secondo periodo).