La Suprema Corte, con ordinanza n. 9865 del 26 maggio 2020, ha affrontato la problematica della metodologia di accertamento del c.d. colpo di frusta ai fini della sua risarcibilità affermando il principio di diritto secondo il quale “in tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell’art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall’art. 32, comma 3- ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012 (ed incidentalmente anche nel testo modificato dalla legge n. 124/2017), la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini, sulla base di un mero automatismo che ne vincoli il riconoscimento ad una verifica strumentale, ferma restando la necessità che l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi”
A parere della Corte, infatti, la disposizione secondo cui “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l’ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” che non ha ricevuto sostanziali modifiche dalla legge di riforma del 2017 “deve intendersi rivolta a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, nel caso di lesioni di lieve entità, fondati esclusivamente sul “criterio anamnestico” e cioè sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente, in quanto tali dipendenti da margini di apprezzamento del tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale, con evidenti incertezze sulla effettiva sussistenza della menomazione”
La sentenza impugnata nel caso in esame è stata cassata con rinvio , pertanto, il Giudice di merito, dovrà accertare se dagli esami condotti dal medico-legale che ha espletato l’incarico emerga “il riscontro obiettivo alla stregua della corretta applicazione dei criteri medico-legali e degli elementi clinici emersi dalla documentazione ritualmente prodotta in giudizio – di una menomazione anatomo-funzionale inemendabile, derivata eziologicamente dalla distorsione del rachide cervicale”.