Le Sezioni unite civili, con sentenza n. 11866 del 18 giugno 2020, decidendo su questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che la disciplina prevista dall’art. 38, comma 3, c.p.c. si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine di esaurimento delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c., ovvero – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria – prima che proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria.

Secondo gli Ermellini, “la disciplina dell’art. 38 (comma 3) c.p.c. si applica anche nell’ipotesi di conflitto di competenza ai sensi dell’articolo. 45 c.p.c. sollevato in appello, nel caso oggetto del giudizio (in cui l’appello era assoggettato alle norme del codice di rito previste per l’appello ordinario, essendo il giudizio – di opposizione a cartella esattoriale riferito all’art. 22 della legge n. 689/1981 – iniziato nel 2006, e non, quindi, a quelle del processo del lavoro, ora divenute applicabili, in detta materia, ai sensi dell’art. 2 del d. lgs n. 150/2011, per le cause instaurate dopo l’entrate in vigore di quest’ultimo testo normativo: cfr Cass. SU n. 2907/2014), poiché il giudice dinanzi al quale era stata riassunta la causa in appello ( a seguito del dichiarato difetto di competenza del primo giudice adito in secondo grado) ha rivelato la (ritenuta) propria incompetenza direttamente in fase di decisione (ovvero dopo l’ esaurimento delle attività di trattazione, della fase istruttoria di tipo documentale e dell udienza di precisazione delle conclusioni), è evidente che il sollevato conflitto di competenza va qualificato come tardivo, donde l’inammissibilità del richiesto regolamento di competenza d’ufficio

Ne consegue”, concludono i Giudici di legittimità, “che a seguito a seguito dell’intervenuta riassunzione, il secondo giudice …ritenuto competente dal primo giudice … dinanzi al quale era stato proposto in prima battuta l’appello, deve trattenere la causa in secondo grado per decidere sul merito del gravame … essendosi ormai radicata dinanzi ad esso la competenza.”

 

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